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IL RINNOVO DELLA CARTA TACHIGRAFICA

In questa fase di innovazione profonda dei documenti di circolazione, primi fra tutti le patenti di guida e le CQC, è stata emanata la circolare prot. 300/A/7897/13/111/20/3 del 17/10/2013 che chiarisce che non ci sarà bisogno che il conducente professionale rinnovi, ad ogni rinnovo della propria patente (dotata del codice 95 che attesta la titolarità del CQC), anche la carta tachigrafica.

La carta tachigrafica infatti riporta sempre il numero della patente a cui è associata, ma col discorso che adesso la patente deve essere sostituita ad ogni rinnovo, sia della patente stessa che dell’eventuale CQC, è prevedibile che le procedure di rinnovo saranno più frequenti, soprattutto per i titolari che hanno più di cinquant’anni.

Si è deciso dunque, nelle prossime patenti rinnovate (di qualsiasi categoria), di apporre nel campo 12 anche il codice 71 e il numero della patente precedentemente posseduta. In questo modo gli agenti di controllo potranno riscontrare l’effettiva associazione dei due documenti, patente e carta tachigrafica, senza gravare il conducente dell’ulteriore compito, ad ogni rinnovo di patente, di recarsi alla Camera di Commercio per rinnovare contemporaneamente anche l’altro documento.

Fonte: http://www.patente.it/attualita/carta-tachigrafica-non-deve-essere-aggiornata-a-ogni-rinnovo-patente?idc=2544

NOTA BENE: In sintesi la patente potrà essere rinnovata UNA SOLA VOLTA MANTENENDO LA STESSA carta tachigrafica, altrimenti vi è l’obbligo di richiedere presso la Camera di Commercio della provincia di residenza il duplicato della carta PER MODIFICA DATI (in questio caso la successiva carta manterrà la scadenza della precendente). E’ invece possibile il rinnovo della carta tachiografica a partire da 30 giorni prima della scadenza della stessa

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