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Flussi stagionali: 13.000 ingressi di cittadini stranieri residenti all’estero

E’ in corso di pubblicazione il DPCM concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015.

Il Decreto – che prevede una quota massima di ingressi di 13.000 cittadini stranieri residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali – stabilisce che sia ammesso l’ingresso di lavoratori stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzigovina, Corea (repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri lanka, Ucraina, Tunisia (art 1 commi 1 e 2).

Lo stesso provvedimento, inoltre, nell’ambito della quota di 13.000 unità riserva (art 1 comma 3) una quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La predetta quota di 13.000 unità (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) sarà ripartita a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per lavoro stagionale possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti solamente con modalità telematiche.

Le Procedure riguardanti la registrazione dell’utente, l’invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it)

Al riguardo si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è confermata la possibilità di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’elenco indicato nell’articolo 1 comma 2 che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti. Tali cittadini maturano infatti ex art. 24 TU immigrazione e art. 38 regolamento di attuazione, un diritto di precedenza per il rientro in Italia per l’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

L’INVIO DELLE DOMANDE SARA’ POSSIBILE DALLE H. 8,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO E SINO ALLE 24,00 DEL 13 DICEMBRE 2015.

A PARTIRE DALLE ORE 9,00 DEL 5 MAGGIO E’ DISPONIBILE L’APPLICATIVO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA TRASMETTERE NEI TEMPI SOPRAINDICATI

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